Amministrazione condominiale: la parola agli esperti

Amministrazione condominiale: la parola agli esperti

 

LE INFILTRAZIONI D’ACQUA IN CONDOMINIO

Tema di grande interesse è sicuramente quello dei danni che si verificano all’interno di un Condominio. Spesso si generano confronti accesi tra i condomini relativamente all’esecuzione, nonché al pagamento delle opere di ripristino dei danni creatisi. Primi tra tutti, i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua.

Quali sono le infiltrazioni d’acqua che i condomini segnalano usualmente?
Sicuramente prime tra tutte, le infiltrazioni che si manifestano con una macchia al soffitto, ovvero provenienti dalla rottura di una tubazione di adduzione o di scarico d’acqua.

Ad ogni tipo di infiltrazione di acqua risponde il Condominio?
Ovviamente no. All’interno di un Condominio esistono tubazioni di competenza condominiale (tubazioni verticali), ovvero comuni a tutti i condomini, fino al punto di diramazione in una proprietà privata, e tubazioni private (tubazioni orizzontali), ovvero tubazioni che forniscono il servizio di erogazione dell’acqua potabile oppure di scarico alle singole unità immobiliari.

Cosa deve fare il singolo condomino, quando si accorge dell’esistenza di una infiltrazione d’acqua?
Il condomino dell’appartamento soprastante, avvertito, deve chiamare il suo idraulico di fiducia, per valutare l’intervento idoneo. Se il lavoro è dovuto ad una rottura accidentale potrà mettersi in contatto con lo studio di amministrazione, chiedendo l’apertura di un sinistro con la polizza condominiale. L’amministratore darà istruzioni necessarie per la gestione della pratica di sinistro. Nel frattempo il condomino dovrà provvedere al pagamento dei lavori agli artigiani incaricati.

Nel caso di rottura di una tubazione condominiale?
Nel caso la rottura interessi una tubazione condominiale, si dovrà avvertire l’amministratore che interverrà direttamente, incaricando le ditte manutentrici.

Come fare se il condomino responsabile delle filtrazioni non interviene?
Nel caso di omesso intervento da parte del proprietario dell’appartamento, dal quale provengono le infiltrazioni d’acqua, si dovrà ricorrere ad un legale che interverrà con formale diffida ad adempiere. Spesso l’unica soluzione al caso è rappresentata, poi, dal ricorso all’ Autorità Giudiziaria competente, previo opportuno accertamento, anche mediante una consulenza tecnica, delle cause della infiltrazione prodottasi.

Quando “perde” un balcone?
Il balcone, in via generale, appartiene al proprietario dell’appartamento che lo utilizza. Si deve però distinguere fra balcone in “aggetto” e balcone “incassato” nei muri perimetrali, fra balcone “a tasca” e balconi che hanno fregi e ornamenti di valore storico.
Nel caso di infiltrazioni d’acqua, la prima cosa da fare è segnalare l’evento al proprietario del balcone, per evitare, tra l’altro, che nel tempo si possa compromettere la struttura dello stesso. Poi, con l’aiuto dell’amministratore, si potrebbe valutare a chi competa la spesa di riparazione o di rifacimento.

L’assemblea potrebbe deliberare lavori straordinari sui balconi privati?
L’assemblea condominiale non può deliberare l’esecuzione di lavori straordinari su balconi di proprietà esclusiva di un condomino. La delibera sarebbe, infatti, affetta da nullità, poiché l’assemblea condominiale non può disporre a maggioranza per quanto concerne beni appartenenti esclusivamente ai singoli condomini.

Redatto da  Dottoressa Francesca Salvetti – tel 030.2522118 – francesca@amministrazionisalvetti.com e  Avv. Sara Baresi – tel 0376.631224 – avv.sarabaresi@gmail.com