RUBRICA, L’ avvocato: Il testamento biologico,cosa prevede la legge

RUBRICA, L’ avvocato: Il testamento biologico,cosa prevede la legge

 

Giovedì 14 dicembre è stata approvata in via definitiva la cosiddetta legge sul testamento biologico o biotestamento, che si intitola “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” e che è composta da 8 articoli, con l’obiettivo di tutelare la libertà di ogni persona di scegliere se acconsentire a ricevere o rifiutare i trattamenti sanitari. All’art. 1 il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia. Per quanto riguarda i minori “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”. L’art. 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento. In caso di emergenza o di urgenza la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Ser-vizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione. l medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Si sottolinea che eutanasia e suicidio assistito non sono stati contemplati dall’attuale legge sul testamento biologico. A livello giuridico la legge sul biotestamento può considerarsi, a nostro parere, un’evoluzione dei principi e diritti inviolabili dell’uomo sanciti negli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

Rubrica a  curda degli  avvocati Claudia Brioni e Mirko Brioni

Indirizzo: Via Roma 7-Gussago (BS), via Vittorio Emanuele II,60- Brescia- tel 0303579112

www.avvocatibrionibrescia.it