Occorre preliminarmente ricordare che il bonus in questione è quello previsto da D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), introdotto con il fi ne di fronteggiare il caro vita conseguente al confl itto in Ucraina. La disposizione normativa, in particolare, prevede l’erogazione di un bonus (pari a 200 euro) da corrispondere una tantum a favore di lavoratori (dipendenti e autonomi), pensionati e altre categorie di soggetti (cfr. artt. 31, 32, e 33 del D.L. n. 50/2022). In particolare, al ricorrere di determinati requisiti (anche reddituali), il suddetto benefi cio è riconosciuto a: – Lavoratori dipendenti; – Pensionati; – Lavoratori domestici; – Percettori di Naspi e DisColl; – Percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021; – Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto; – Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che hanno benefi ciato delle indennità Covid nel 2021; – Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; – Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; – Lavoratori autonomi privi di partita Iva; – Incaricati alle vendite a domicilio; – Percettori del Reddito di Cittadinanza; – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Le tempistiche e le modalità di erogazione, tuttavia, nono sono uguali per tutti i soggetti benefi ciari. Ad esempio, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati, è previsto che l’erogazione avverrà automaticamente con la mensilità di luglio 2022 e vi provvederà: – il datore di lavoro per i lavoratori dipendenti (accredito in busta paga) – l’Inps per i pensionati (accredito nel cedolino). Per i lavoratori autonomi invece non sono ancora state defi nite le modalità di richiesta e le tempistiche dell’erogazione. Per i lavoratori dipendenti si precisa, dunque, che il bonus è da riconoscere ai lavoratori dipendenti che per almeno una mensilità, nel periodo gennaio/aprile 2022, abbiano benefi ciato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, che – si ricorda – è concesso a condizione che i suddetti lavoratori abbiano percepito una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro.


