Progetto Scuole Sicure 2022/2023 coinvolge comuni della Val Trompia

Progetto Scuole Sicure 2022/2023 coinvolge comuni della Val Trompia

Elena Muti – Il progetto Scuole Sicure 2022/2023, ha stanziato diversi fondi dal Ministero dell’Interno alle scuole del territorio. L’idea è quella di contrastare, in stretto rapporto con la Polizia Locale, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per sondare le necessità è stata tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica negli uffici della Prefettura a Brescia. L’incontro è stato presieduto dal prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, con la partecipazione del questore Giovanni Signer, del colonnello Vittorio Fragalà, comandante provinciale dei Carabinieri di Brescia, del colonnello Marco Tolla, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, e del capo di gabinetto della Provincia di Brescia. 

Erano presenti i sindaci e i Comandanti della Polizia Locale dei Comuni interessati, anche della Val Trompia.

Come riferisce Federico Casali, primo cittadino di Ghedi e portavoce dei sindaci che hanno partecipato all’iniziativa e promotore del progetto:

Innanzitutto possiamo dire che siamo contenti perché il nostro progetto è stato accettato e sono state accolte le esigenze che abbiamo presentato. Come fa capire il nome, “Scuole Sicure” nasce dall’intento di tutelare la sicurezza non solo nelle scuole (e specialmente in quelle che ospitano adolescenti), ma anche nelle zone adiacenti, puntando in modo particolare a prevenire e a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un proposito che, ovviamente, è in primo piano anche nell’azione della nostra Amministrazione, che ha sfruttato questa opportunità per dare ancora più concretezza alla sua azione.

Il progetto consentirà di realizzare un monitoraggio più efficiente e moderno, che, proprio grazie a telecamere innovative, verrà collegato con la Polizia Locale e con le forze dell’ordine, così da avere una visione istantanea di quello che accade intorno alle scuole e tra gli studenti. Un potenziamento importante dell’azione a tutela della sicurezza sul territorio e della prevenzione di possibili fenomeni di spaccio o atti illeciti tra gli adolescenti. 

 

PUNTO DI APPROFONDIMENTO

La legge sullo spaccio in Italia

Uno dei punti sempre più discussi della normativa italiana è la legge che riguarda il traffico di sostanze stupefacenti. Oramai da anni diversi partiti si sono fatti portavoce di un cambiamento che, però, non è ancora avvenuto. Ripassiamo lo stato attuale delle cose.

La legislazione italiana è basata sul D.P.R. n. 309/1990, in particolare agli art. 73 e 74. Il primo prevede e punisce una serie di attività legate agli stupefacenti, identificate nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope. La pena prevista è la reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26.000 ad euro 260.000; questa risulta quindi piuttosto elevata se confrontata con altre fattispecie penali previste dall’ordinamento (a mero titolo di esempio si può ricordare che l’omicidio colposo non aggravato è punito con una pena minima di sei mesi). In ogni caso, al fine di permettere un maggiore adattamento del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto sono previste diverse circostanze attenuanti speciali.

In relazione alle prime la più rilevante riguarda il traffico “di lieve entità” che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 3.000 ad euro 26.000. L’applicazione di tale attenuante è spesso fondamentale: il traffico di stupefacenti si caratterizza per essere di dimensioni e pericolosità estremamente variabili. Frequentemente, nella pratica forense, accade di riscontrare imputazioni per traffico di stupefacenti in relazione a fatti assolutamente minori, in tali occasioni appare quindi indispensabile consentire al giudice una corretta differenziazione della pena rispetto a casi ben più gravi, come quelli riguardanti il traffico internazionale ed armato. Va tuttavia sottolineato che, nella giurisprudenza, l’applicazione della norma in parola risulta ridotta: ciò, oltre a portare all’applicazione di pene a volte eccessive, è reso ancor più grave dall’impossibilità di distinguere (quantomeno a livello legislativo) la gravità dei comportamenti sanzionati anche in relazione alla pericolosità della sostanza trafficata.

Per analoghe ragioni inerenti alla concreta determinazione della pena è stato introdotto l’art. 80 del D.P.R. n. 309/1990 il quale prevede una serie di aggravanti, fra cui quella legata alla “ingente quantità“. Quest’ultima introduce la possibilità di aumentare la pena massima fino a trenta anni di reclusione, individuando nel reato così circostanziato una fra le previsioni sanzionatorie più severe dell’intero ordinamento. L’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 prevede l’ipotesi dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed individua pene più gravi rispetto all’art.73: per l’ipotesi associativa la reclusione è non inferiore ad anni venti per chi costituisce organizza o finanzia l’associazione, non inferiore ad anni dieci per chi solamente vi partecipa.

L’associazione finalizzata al traffico di lieve entità è invece punita con pene dimezzate, anche in questo caso tuttavia l’applicazione dell’attenuante risulta eccessivamente ridotta; in questo caso le problematiche derivanti dagli orientamenti giurisprudenziali attuali sono ancor più deleterie. Infatti, in mancanza di una corretta applicazione dell’attenuante in oggetto, diventa impossibile operare una corretta differenziazione delle sanzioni tra i traffici di entità medio bassa (generalmente puniti con pene intorno ai venti anni per i “capi” dell’associazione) e quelli di maggiori dimensioni (in genere puniti con pene intorno ai ventiquattro anni).