I documenti d’identità e di riconoscimento

I documenti d’identità e di riconoscimento

Ogni giorno si presentano al nostro Sportello cittadini, italiani o stranieri, dell’Unione Europea o extra Unione, maggiorenni e minorenni, per i quali la prima esigenza dell’Ufficio è la verifica dell’identità.

Per prima cosa è utile chiarire che secondo l’art. 35 del D.P.R. 445/2000 in tutti i casi in cui viene richiesto il documento di identità, cioè la Carta d’identità, esso può essere sempre sostituito dal documento di riconoscimento equipollente e cioè:

– Passaporto, Patente di guida, Patente nautica, Libretto della pensione, Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Porto d’armi, Tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o altro segno equivalente rilasciato da una Pubblica Amministrazione dello Stato, Tessere Agenti di Polizia. Ciò può in un certo senso stupire, perché spesso ai cittadini presso uffici e servizi di varia natura viene richiesta esclusivamente la Carta d’identità. In realtà, ogni Pubblica Amministrazione o Azienda di Pubblico Servizio è obbligata ad accettare, in sostituzione della Carta d’identità, uno dei documenti sopra indicati.

Ad ogni modo, la norma distingue tra identità e riconoscimento:

– L’identità è deducibile soltanto dalla Carta d’identità oppure dalla Carta d’identità Elettronica.

– Il riconoscimento si ottiene con l’esibizione di tutti gli
altri documenti.

Quindi il Notaio, ad esempio per un contratto d’acquisto, chiederà senza dubbio la Carta d’identità, mentre presso gli Uffici anagrafici, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’ATS (ex ASL) e tutta la Pubblica Amministrazione sarà possibile presentare un altro documento di riconoscimento.

Per gli stranieri il documento principale è il Passaporto; ad esso si aggiungono il permesso di soggiorno oppure altra documentazione prevista da norme specifiche, convenzioni o accordi con il Paese d’origine. Sul sito del Ministero degli Esteri la materia è sempre aggiornata.